SENTENZA CIVILE - MOTIVAZIONE APPARENTE E NON SOSTANZIALE - Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 01-08-2018, n. 20414

SENTENZA CIVILE - MOTIVAZIONE APPARENTE E NON SOSTANZIALE - Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 01-08-2018, n. 20414

In tema di ricorso per cassazione, la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando la motivazione è solo apparente, cioè quando, anche se graficamente esistente, essa non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. SPENA Francesca - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14917-2017 R.G. proposto da:

APHRODITE s.c.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.A., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Alessandro GIOVANNINI, Luigi MURCIANO e Valerio CIONI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1497/05/2016 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Lucio Luciorri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori ritenute ai fini IRPEF emesso con riferimento all'anno di imposta 2008 dall'Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. a carico di altra società (la Sbrinz s.r.l.), che aveva consentito di accertare che la società contribuente aveva corrisposto ai propri dipendenti somme di danaro a titolo di retribuzione non risultanti dai modelli 770, la CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'appello proposto dalla predetta società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Aphrodite s.c. a r.l. con un unico motivo, cui non replica per iscritto l'intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c..

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "d'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti" (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

3.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

3.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

4. Orbene, in tale vizio sicuramente incorre la sentenza impugnata che, "esaminata la documentazione in atti e dall'esito del dibattito", rigetta l'appello proposto dalla società contribuente, confermando la statuizione di primo grado, ritenendo "prive di pregio le argomentazioni dell'appellante". Trattasi, all'evidenza, di affermazione assolutamente inidonea a rendere palese la ratio decidendi, avendo la CTR omesso qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla valenza - o meno - probatoria della documentazione esaminata ed esternazione delle ragioni di non condivisibilità delle argomentazioni prospettate dalla società appellante.

5. Conclusivamente, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà a nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2018


Avv. Francesco Botta

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